14 Settembre 2009
Direttiva annualità 2009 – Legge 11 agosto 1991, n. 266. Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all’art. 12, comma 1, lettera d), finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2009 (Serie Generale 212), è pubblicata la Direttiva che stabilisce le modalità per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato per il bandi della legge 266 per l’anno 2009.
I progetti dovranno riguardare i seguenti ambiti di azione:
- Identificazione e prevenzione del disagio sociale;
- Accompagnamento ed inclusione sociale di soggetti a rischio di esclusione;
- Promozione e rafforzamento della partecipazione attiva e responsabile nella comunità locale;
- Promozione di modelli sulla partecipazione ed integrazione sociale delle persone con disabilità;
- Promozione di azioni e modalità rivolte alla prevenzione dei disagio minorile e giovanile;
- Promozione di forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze educative, di partecipazione sociale e di integrazione giovanile.
Le suddette azioni potranno essere realizzate anche in collaborazione con amministrazioni locali, istituzioni scolastiche ed universitarie, nonché con le organizzazioni di terzo settore attive nei territori di riferimento individuati.
Possono richiedere il contributo per la realizzazione dei progetti le OdV costituite legalmente da almeno due anni dalla data di pubblicazione della direttiva sulla G.U. e regolarmente iscritte al RRV.
I progetti vanno presentati entro il 35° giorno dalla pubblicazione della direttiva sulla G.U.







